ACCORDO MOBILITA’:
Da oggi finalmente in CAI si superano le cosiddette “indennità di disagio” assegnate arbitrariamente dall’Azienda attraverso un accordo che prevede una tabella indennitaria per distanze superiori a 30 km (Google Maps – percorso più breve). Si tratta di importi giornalieri relativi ai giorni di effettiva presenza che partono dai 10€ per la fascia 30/40 km fino ad arrivare ai 56€ per tratte di oltre 150 km. Tali riconoscimenti avranno durata decennale a partire da ciascun trasferimento; al termine di tale periodo, qualora permanga il disagio, c’è un impegno aziendale alla ricerca di “soluzioni gestionali” a favore dei diretti interessati. Quanto sopra si applica solo per i trasferimenti disposti da oggi in poi mentre sono previste salvaguardie diversificate per chi già lavora lontano.
In particolare:
* I pendolari che siano beneficiari di indennità di disagio assegnate individualmente le mantengono fino alla loro naturale scadenza
* I pendolari che siano beneficiari di trattamenti frutto di precedenti accordi sindacali:
– se di miglior favore li manterranno per 5 anni, dopodiché accederanno alla tabella indennitaria per ulteriori 5 anni.
– se di minor favore verranno adeguati a quanto previsto in tabella per la durata massima di 10 anni.
– in entrambi i casi, al termine dei 10 anni c’è il medesimo impegno aziendale alla ricerca di “soluzioni gestionali”.
* I pendolari che non siano attualmente beneficiari di alcun tipo di trattamento, se appartenenti alle Aree Professionali e precedentemente trasferiti ad oltre 65 km dalla propria residenza/domicilio, potranno chiedere il riavvicinamento entro fine 2026. In quel caso, trascorsi ulteriori 2 anni senza che l’Azienda formuli una proposta congrua, scatterà il diritto al riconoscimento degli importi tabellari.
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